Modifiche al sistema penale

Art. 52 — Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art52 · fonte su Normattiva