Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soppresse le parole: "delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge". Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni gia' in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 18 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art17 · fonte su Normattiva