Il secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".

Testo vigente dal 18 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art25 · fonte su Normattiva