Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 5 — Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati

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Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.

Testo in vigore dal 14 maggio 1999 al 22 febbraio 2014

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art5 · fonte su Normattiva