Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
Art. 7 — Altre operazioni
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Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
- a)alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
- b)alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
Testo in vigore dal 14 maggio 1999 al 15 maggio 2005
