Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
Art. 7 — Altre operazioni
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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
- a)alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
- b)alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 1999
[2]SCALFARO
[3]D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
[4]Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
[5]Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 22 febbraio 2014
