Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 7-quater — Cessione di ulteriori crediti e titoli

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Gli articoli 7-bis, ((commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1)), e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.

Testo in vigore dal 15 aprile 2016 al 1 dicembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7quater · fonte su Normattiva