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La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
- a)mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- b)gravi infermita' o menomazioni;
- c)priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo;
- d)secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
- e)reimpiego degli indennizzi. Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 19 aprile 1985 al 25 febbraio 1994
