Art. 10 — Concorso per esami
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Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuera' ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso di cui al comma precedente e indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3. All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili. Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso. In caso di pari anzianita', i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006
