Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello

Art. 4 — Destinazione dei magistrati di Corte d'appello

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Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

  • 1)di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;
  • 2)di presidente di sezione di tribunale;
  • 3)di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;
  • 4)di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;
  • 5)di pretore nelle sedi in cui, al sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente. Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianita' dei magistrati.

Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 8 marzo 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art4 · fonte del testo