Art. 4 — Destinazione dei magistrati di Corte d'appello
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Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:
- 1)di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;
- 2)di presidente di sezione di tribunale;
- 3)di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;
- 4)di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;
- 5)di pretore nelle sedi in cui, al sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente. Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello e' disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato. Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si e' verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 OTTOBRE 1991, N. 321)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 OTTOBRE 1991, N. 321)).
Testo in vigore dal 17 ottobre 1991 al 28 luglio 2006
