Disposizioni sulla stampa
Art. 18 — Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Testo vigente dal 20 febbraio 1948
