Disposizioni sulla stampa

Art. 8 — Risposte e rettifiche

((Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata)).

Testo vigente dal 21 agosto 1981

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 198/1982

    Questione infondata
    24 novembre 1982

    1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Milano 10 aprile 1978; 2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Messina; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale de…

    Art. 57 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 3 Disposizioni sulla stampa · Art. 8 Disposizioni sulla stampa

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  • Sentenza n. 42/1977

    Questione inammissibile
    20 gennaio 1977

    Posto che le due vie che (secondo il giudice a quo) si aprirebbero alla Corte per eliminare la disparità di trattamento che si assume ingiustificata fra diffamazione a mezzo stampa (sottoposta alla legge n. 47 del 1948) e diffamazione a mezzo di diffusione radiotelevisiva (sottoposta al regime comune) sono entrambe non percorribili - in quanto, mentre la prima alternativa, di ricondurre cioè i reati a mezzo stampa alla disciplina comune, incontra l'ostacolo dell'irrilevanza avendo per oggetto il giudizio penale in corso degli atti commessi con mezzi diversi dalla stampa; la seconda alternativa, di estendere mediante una sentenza additiva la disciplina dei reati a mezzo stampa al telegiornale (ed al giornale radio), si rifletterebbe invece su una scelta politica riservata al legislatore dall'art. 25 Cost., implicando la sottrazione di alcune fattispecie penali alla disciplina comune, per ricondurle ad una disciplina speciale (comportando aggravamento di pena) - si appalesa inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 595 cod. pen. e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata, sotto questo profilo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

    Art. 57 c.p. · Art. 595 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni sulla stampa

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  • Sentenza n. 133/1974

    Questione infondata
    15 maggio 1974

    L'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) - che punisce il direttore responsabile del giornale, quando omette di pubblicare la rettifica di una notizia falsa, o lesiva della dignità o reputazione altrui, disponendo che per tale reato si procede d'ufficio - non prevede un'ipotesi di reato commesso a mezzo della stampa, anche se spesso è abbinato al reato di diffamazione a mezzo stampa. Trattandosi quindi di fattispecie diverse non sussiste alcuna irrazionalità nella contestata disciplina processuale, anche perché non è esatto che la procedibilità dei reati commessi a mezzo stampa sia, in via generale, condizionata all'esercizio della querela da parte della persona offesa. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 47 del 1948.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni sulla stampa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1981

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1948 al 21 agosto 1981. 129 parole tolte, 261 parole aggiunte.

Il direttore o tolto: vice direttoreaggiunto: , comunque, il responsabile e' tenuto a tolto: far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano aggiunto: fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni aggiunto: da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o tolto: da mese ritenuti contrari a verita', purche' le tolto: risposte, rettifiche o dichiarazioni aggiunto: dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto tolto: che possa dar luogo a aggiunto: suscettibile di incriminazione penale. tolto: La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata. La rettifica non puo' sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potra', tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore. Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto e' punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila aggiunto: Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel tolto: periodico stesso aggiunto: quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art8 · fonte del testo