Le societa' e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5. Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformita' alle norme di legge la societa' e' soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.3a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1966, n. 1139
3aLa L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Testo vigente dal 14 gennaio 1967
