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Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione. L'applicazione non e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria, superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto. Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa.

Testo in vigore dal 9 giugno 1956 al 31 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1956-05-21;489~artunico · fonte del testo