Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 2001, n.48.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 2001, n.48.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1985 al 27 marzo 2001. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, e' sostituito dal seguente: "Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N.48.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-07-30;405~art1 · fonte del testo