Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 2001, n.48.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 2001, n.48.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1985 al 27 marzo 2001. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano conseguito detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N.48.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-07-30;405~art2 · fonte del testo