[1]Al personale di cui all'art. 2 (esclusi i salariati di 4ª categoria e gli operai giornalieri non specializzati), con mansioni di dirigente di zona, dirigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, specialista per lavori su mensole, specialista per la posa dei cavi terrestri e subacquei e di circuiti telefonici aerei per alta frequenza, e' concessa, limitatamente ai giorni nei quali, per la durata di almeno otto ore, il personale in parola e' effettivamente adibito alle mansioni di cui trattasi entro una distanza inferiore a chilometri otto dalla sede del Cirrolo e dalla sede della zona di appartenenza, una indennita' come dal seguente prospetto:

[2]capi squadra di 1ª e 2ª classe e capi operai........ L. 450 salariati di 1ª categoria e guardafili di ruolo e non di ruolo. L. 425 salariati di 2ª categoria.................. L. 400 salariati di 3ª categoria e operai giornalieri specializzati. L. 350

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art5 · fonte del testo