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[1]Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

[2]((Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse)).

[3]Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione puo' essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per- risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unita' di misura.

[4]Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvedera' con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

[5]Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potra' superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1951 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1929 al 24 febbraio 1951. 4 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato tolto: sara' aggiunto: sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di tolto: 30 aggiunto: trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e tolto: di interesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art1 · fonte del testo