Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
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4 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1951 al 13 maggio 2000. 168 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.
tolto: Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse.
tolto: Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione puo' essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per- risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unita' di misura.
tolto: Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvedera' con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.
tolto: Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potra' superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art1 · fonte del testo