Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1951 al 13 maggio 2000. 168 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

tolto: Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse.

tolto: Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione puo' essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per- risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unita' di misura.

tolto: Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvedera' con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

tolto: Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potra' superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art1 · fonte del testo