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[1]Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, puo' essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

[2]In tali casi puo' disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.

[3]Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art2 · fonte del testo