Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, puo' essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.
tolto: In tali casi puo' disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.
tolto: Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art2 · fonte del testo