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[1]Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.
[2]Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.
[3]Nulla e' innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000
