Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.
tolto: Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.
tolto: Nulla e' innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art3 · fonte del testo