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Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato e' vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per societa' da costituirsi, ed e' soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una societa' civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art4 · fonte del testo