Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000. 66 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato e' vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per societa' da costituirsi, ed e' soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una societa' civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art4 · fonte del testo