Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche
Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 1 GIUGNO 1931, N. 678
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[1]Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[2]Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 30 giugno 1931
