Art. 23 — COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1935, N. 872
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 38 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessita' dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art23 · fonte del testo