Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Art. 12 — Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
La tariffa normale per la pubblicita' affine ordinaria, di cui al presente articolo, puo' essere elevata, per ogni metro quadrato, al limite massimo del doppio per la pubblicita' illuminata e del triplo per la pubblicita' luminosa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
