Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 12 — Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce

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La tariffa normale per la pubblicita' affine ordinaria, di cui al presente articolo, puo' essere elevata, per ogni metro quadrato, al limite massimo del doppio per la pubblicita' illuminata e del triplo per la pubblicita' luminosa.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art12 · fonte del testo