Art. 16 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori
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Per la pubblicita' a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo 17, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non puo' superare i seguenti limiti: Comuni di classe I.................................... L. 2.000 " " II................................... " 1.500 " " III................................... " 1.000 " " IV................................... " 500 " " V................................... " 400 " " VI................................... " 300 " " VII................................... " 200
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
