Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 21 — Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale

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I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicita' affine, previste negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralita' ed alla importanza delle varie localita': una categoria normale, cui sara' applicata la tariffa normale; una categoria speciale, cui sara' applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale. I comuni delle prime tre classi non possono classificare in categoria speciale piu' del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quarta classe, non piu' del dieci per cento. I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale. Per le altre classi di comuni la categoria e' unica con tariffa normale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art21 · fonte su Normattiva