Art. 25 — Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 136 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualsiasi forma di affissione o di pubblicita' affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge e' vietata. Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 313, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicita' affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente puo' essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonche' del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art25 · fonte del testo