Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 25 — Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale

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Qualsiasi forma di affissione o di pubblicita' affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge e' vietata. Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 313, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicita' affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente puo' essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonche' del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art25 · fonte del testo