Art. 26 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 71 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso recato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti. Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila. Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art26 · fonte del testo