Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 390 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I requisiti di servizio per l'ammissione in concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:
tolto: a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilita' e continuita' di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente, nelle qualita' di cui sopra;
tolto: b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo e' requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea restando le altre condizioni di ammissibilita';
tolto: c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, e' requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualita' di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera a);
tolto: d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria e' requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra. Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, e' equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art2 · fonte del testo