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I requisiti di servizio per l'ammissione in concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

  • a)per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilita' e continuita' di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente, nelle qualita' di cui sopra;
  • b)per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo e' requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea restando le altre condizioni di ammissibilita';
  • c)per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, e' requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualita' di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera a);
  • d)per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria e' requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra. Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, e' equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.

Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art2 · fonte del testo