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Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

  • a)servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' e alla durata del servizio medesimo nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;
  • b)idoneita' conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturita' conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui e' bandito il concorso;
  • c)servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualita' ed alla durata del servizio;
  • d)servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' o alla durata del servizio medesimo, nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;
  • e)servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualita' ed alla durata del servizio;
  • f)altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
  • g)incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 13 luglio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art3 · fonte del testo