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Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

  • a)dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente; ((b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso));
  • c)da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso;
  • d)da un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dall'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:
  • a)dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
  • b)da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;
  • c)da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'art. 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:
  • a)dal presidente dell'Amministrazione dell'infermeria;
  • b)da un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore al 9°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;
  • c)da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso. Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Testo in vigore dal 2 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1961 al 2 novembre 1964. 7 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… amministrazione, presidente; b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorsotolto: , in servizio presso altri aggiunto: o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato tolto: dallo Ordine aggiunto: dall'Ordine dei medici della tolto: provincia aggiunto: Provincia nella quale si bandisce il concorso;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art5 · fonte del testo