[1]Art 2.
[2]La lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, gia' modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, e' sostituita dalla seguente: "b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso".
Testo vigente dal 2 novembre 1964
