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Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di direttore di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai principi informatori della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

  • a)dal presidente dell'Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;
  • b)da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;
  • c)da un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;
  • d)da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso. Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art7 · fonte del testo