Disposizioni transitorie per il personale non docente delle universita'

Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1984, N. 116

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Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, e' consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate. Per le particolari esigenze delle facolta' di agraria e veterinaria e degli orti botanici e' consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

Testo in vigore dal 3 marzo 1980 al 23 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1980-02-27;38~art2 · fonte su Normattiva