Art. 1 — Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato
Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).
Testo vigente dal 24 agosto 1985
