Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).

Testo vigente dal 24 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;444~art1 · fonte su Normattiva