All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola "ventuplo" e' sostituita dalla parola "decuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal prospetto allegato alla presente legge. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualita' e si applicano, altresi', i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 385/1995

    Questione infondata
    25 luglio 1995

    In ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990 vanno respinte le eccezioni di inammissibilità avanzate dall'Avvocatura di Stato per la lamentata carenza di indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione voluta sottoporre al sindacato di costituzionalità e della norma costituzionale che si assume violata. Dalla esposizione del fatto, e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta invero in modo univoco che la censura investe la suindicata norma, nella parte in cui essa fissa retroattivamente al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali nella più elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. Inoltre, il richiamo al principio di irretroattività della legge, è sufficiente all'individuazione del parametro da porre a fondamento del giudizio di costituzionalità, che, nella specie, è costituito dall'art. 25, secondo comma, Cost., poiché è in tale norma che il principio stesso trova affermazione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 25 cost. · Art. 13 Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta · Art. 1 Provvedimenti urgenti per il processo civile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art13 · fonte su Normattiva