All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola "ventuplo" e' sostituita dalla parola "decuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal prospetto allegato alla presente legge. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualita' e si applicano, altresi', i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
Testo vigente dal 31 dicembre 1990
