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Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si e' inseriti. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. ((14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni)) ((3))

Testo in vigore dal 25 novembre 2009 al 28 luglio 2016

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/2016

    Illegittimità dichiarata
    20 luglio 2016

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. La disposizione, nel consentire il conferimento di incarichi annuali nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale di ruolo, risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, per la cui interpretazione l'ordinanza n. 207 del 2013 ha proposto questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE. Quest'ultima, con sentenza del 26 novembre 2014, ha chiarito la portata dell'interposto parametro comunitario, il quale osta ad una normativa nazionale, come quella in scrutinio, che non indica tempi certi per l'espletamento dei concorsi ed esclude qualsiasi possibilità, per i docenti ed il personale ATA, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un abusivo rinnovo dei contratti a tempo. Per il giudice europeo, le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee nel comparto scolastico possono giustificare la durata determinata e la reiterazione dei contratti; tuttavia, nella specie, il rinnovo ha un carattere permanente e durevole, anziché provvisorio, e l'assenza di criteri oggettivi e trasparenti non consente di verificare se esso risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine, non essendo prevista alcuna misura diretta a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo (ad esempio, procedure di assunzione certe nel tempo e risarcimento del danno). L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati - benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione - è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne. Per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e pertanto nei suoi confronti deve trovare applicazione l'ordinaria misura risarcitoria. Nel senso che il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati gli obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, v. la citata sentenza n. 348/2007. Sulla legittimazione della Corte costituzionale a sollevare questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo, fermo lo scrutinio di costituzionalità della norma interna, v. le citate ordinanze nn. 207/2013 e 103/2008.

    Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 194/2016

    Altra decisione
    20 luglio 2016

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnati - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano scoperte per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, nelle more del giudizio incidentale è intervenuta sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, in ordine all'interpretazione dell'evocato parametro comunitario interposto. Inoltre, è stata emanata la legge n. 107 del 2015, che ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA - della scuola. A fronte delle richiamate sopravvenienze, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione. Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo », v. le citate ordinanze nn. 80/2015, 124/2012 e 216/2011.

    Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 33 cost. · Art. 34 cost.

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  • Ordinanza n. 206/2013

    Questione inammissibile
    18 luglio 2013

    È inammissibile, perché depositato fuori termine, l'atto di intervento spiegato dal Codacons e dall'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 e 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnati, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a ), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, infatti, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio e tale termine, per giurisprudenza costante, deve essere considerato perentorio. - Sulla natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative v. le sentenze citate nell'ordinanza letta in udienza: nn. 81/2012, 257/2007 e 190/2006.

    Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 33 cost. · Art. 34 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art4 · fonte su Normattiva