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Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dalle eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con ammortamento a carico dello Stato, per un importo globale di 400 miliardi di lire, a valere sui fondi previsti dalla lettera a) dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni. In caso di ulteriori necessita', il Ministro del tesoro, con propri decreti, puo' disporre l'elevazione del suddetto importo, sino ad un massimo di 500 miliardi di lire. Le somme utilizzate per le finalita' di cui al comma 1 sono rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui a valere sui fondi previsti dalla lettera a) del succitato articolo 9 per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.

Testo in vigore dal 21 agosto 1985 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;424~art1 · fonte del testo