Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1985 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La corrispondenza del finanziamento richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni di cui al precedente articolo 2 deve essere asseverata:
tolto: a) da una dichiarazione congiunta del rappresentante legale dell'ente e del capo dell'ufficio tecnico, ove questo sia istituito;
tolto: b) da apposita certificazione del prefetto, sentito il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio. Le domande di mutuo, corredate dall'attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, devono pervenire alla Cassa depositi e prestiti, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1985. A tale fine fa fede il timbro a data della Cassa stessa. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con delibera di giunta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-08-08;424~art3 · fonte del testo