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I mutui sono concessi esclusivamente per la riparazione dei danni prodotti dalla neve, dal gelo, da alluvioni o mareggiate alle opere di viabilita' comunale o provinciale, alle reti di adduzione o di distribuzione dell'acqua e alle reti fognanti, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria. Per gli edifici pubblici, di proprieta' comunale o provinciale, destinati a fini istituzionali, il finanziamento e' limitato al ripristino di porzioni di fabbricato o alla ricostruzione degli immobili crollati per le cause di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 21 agosto 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;424~art2 · fonte del testo