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La corrispondenza del finanziamento richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni di cui al precedente articolo 2 deve essere asseverata:
- a)da una dichiarazione congiunta del rappresentante legale dell'ente e del capo dell'ufficio tecnico, ove questo sia istituito;
- b)da apposita certificazione del prefetto, sentito il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio. Le domande di mutuo, corredate dall'attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, devono pervenire alla Cassa depositi e prestiti, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1985. A tale fine fa fede il timbro a data della Cassa stessa. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con delibera di giunta.
Testo in vigore dal 21 agosto 1985 al 22 dicembre 2008
