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Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, e' elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a L. 900.

Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;117~art2 · fonte del testo