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Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, e' elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a L. 900.
Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
