All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attivita' con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione e' ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art3 · fonte del testo